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Category Archive for 'Titolo II Della costruzione e tutela delle strade'

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

9 – CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (ART. 45 del codice della strada)

Art. 192 – Omologazione ed approvazione (art. 45 del codice della strada)

  1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405.
  2. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
  3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
  4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell’istanza.
  5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
  6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
  7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
  8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

9 – CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (ART. 45 del codice della strada)

Art. 193. – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali (art. 45 del codice della strada)

  1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all’articolo 45, comma 8 del codice deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
  2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:

    a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

    b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d’opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;

    c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;

    d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell’impresa, con firma autenticata, da cui risulti l’impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;

    e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l’impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte;

    f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;

    g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell’ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;

    h) dichiarazione che dimostri che l’impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;

    i) certificazione antimafia a norma di legge;

    l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all’articolo 194, comma 2;

    m) relazione tecnica sull’attività dell’impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;

    n) certificazione attestante l’ottemperanza alle norme in vigore per contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;

    o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

  3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all’atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

9 – CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (ART. 45 del codice della strada)

Art. 194 – Dotazioni tecniche e attrezzature (art. 45 del codice della strada)

  1. Le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

    a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;

    b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;

    c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;

    d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100×150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l’essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;

    e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;

    f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti.

  2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

    a) attrezzature per il taglio dei metalli;

    b) presso-piegatrici;

    c) puntatrici e saldatrici;

    d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;

    e) vasche di sgrassaggio metallo;

    f) cabina di verniciatura;

    g) forno di essiccazione.

  3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II 9 – CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (ART. 45 del codice della strada)

Art. 195 – Condizioni per la revoca e la sospensione dell’autorizzazione (art. 45 del codice della strada)

  1. L’autorizzazione di cui all’articolo 45, comma 8, del codice è revocata d’ufficio quando l’impresa cessa l’attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l’attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all’articolo 194. In tal caso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l’autorizzazione, trascorso il quale l’autorizzazione viene formalmente revocata.
  2. L’autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall’apposito servizio dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

    a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;

    b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall’articolo 77;

    c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;

    d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

    e) (Omissis) (1).

  3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell’autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell’attività dell’impresa.

(1) Lettera abrogata dall’art. 114, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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Art. 45
“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

  1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
  2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero dei trasporti.
  3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
  4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
  6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
  7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
  8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico- professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.
  9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.9-bis. è vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (1).

    9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (1).

(1) Comma introdotto dall’art. 31, legge 7 dicembre 1999, n. 472.

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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 184 – Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello (art. 44 del codice della strada)

  1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall’addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l’insorgere dell’avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l’apposizione delle protezioni suindicate, l’esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.
  2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.
  3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, senza onere per l’eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

    a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
    b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;
    c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

  4. La croce di S. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
  5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.
  6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.
  7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.
  8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l’esercizio ferroviario.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 185 – Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere (art. 44 del codice della strada)

  1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 mq per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.
  2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.
  3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.
  4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all’orizzontale, di 45° e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 cm e 20 cm.
  5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 186 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere (art. 44 del codice della strada)

  1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L’altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicate nella figura II.477.
  2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.
  3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.
  4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell’inizio dell’abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell’abbassamento delle stesse.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 187 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere (art. 44 del codice della strada)

    1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L’altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L’intermittenza delle luci è di 60±10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l’intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

    2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l’intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell’arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l’abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l’inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

    5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 188 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere (art. 44 del codice della strada)

  1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.
  2. Le caratteristiche e le modalità d’installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.
  3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell’articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 189 – Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello (art. 44 del codice della strada)

  1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell’altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.
  2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.
  3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 190 – Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa (art. 44 del codice della strada)

  1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l’utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l’attraversamento quando nessun treno sia in vista.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 – SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 del codice della strada)

Art. 191 – Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo (art. 44 del codice della strada)

  1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l’attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo ( modello II.6/c) e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
  2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall’attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l’incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
  3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell’attraversamento è effettuata a cura e a spese dell’esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

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“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 44 Passaggi a livello

  1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
  3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
  4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

7 – SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (ART. 43 del codice della strada)

Art. 181 – Segnali manuali degli agenti del traffico (art. 43 del codice della strada)

  1. Ferme restando le disposizioni contenute nell’articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.
  2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:a) l’oscillazione di una luce rossa con significato di “arresto” per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;

    b) l’intimazione dell’alt o di via libera effettuata con l’apposito segnale distintivo di cui all’articolo 24.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

7 – SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (ART. 43 del codice della strada)

Art. 182 – Altri segnali degli agenti del traffico (art. 43 del codice della strada)

  1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, l’agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l’area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.
  2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l’alt al trasgressore di norme della circolazione.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

7 – SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (ART. 43 del codice della strada)

Art. 183 – Visibilità degli agenti del traffico (art. 43 del codice della strada)

  1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
  2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall’articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a cm 3.
  3. È consentito l’uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).
  4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
  5. I capi di vestiario o dell’uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
  6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio – argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
  7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell’articolo 12, comma 4 del codice.
  8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall’articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.
  9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all’articolo 79, comma 9.

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“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 43 Segnalazioni degli agenti del traffico

  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
  2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
  3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

    a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;

    b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: “arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

  4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.
  5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
  6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 172 – Generalità e suddivisioni (art. 42 del codice della strada)

  1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l’efficacia dei normali segni sulla carreggiata.
  2. I segnali complementari si suddividono in:

    a) delineatori normali di margine;

    b) delineatori speciali;

    c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;

    d) isole di traffico.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 173 – Delineatori normali di margine (art. 42 del codice della strada)

  1. I delineatori normali di margine (fig. II.463 ) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l’andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l’andamento dell’asse stradale.
  2. Su tratti di strada omogenei l’installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.
  3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
  4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:

    Raggio della curva (metri) Spaziamento longitudinale (metri)
    Fino a 30
    6

    da 30 a 50
    8

    da 50 a 100
    12

    da 100 a 200
    20

    da 200 a 400
    30

    oltre 400
    intervallo adottato in rettilineo

    La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.

  5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.
  6. L’altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10×12 cm con lato minore parallelo all’asse stradale.
  7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità:

    a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cmq; nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq;

    b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cmq.

  8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.
  9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell’onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l’altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 174 – Delineatori speciali (art. 42 del codice della strada)

  1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:

    a) delineatori per galleria;

    b) delineatori per strade di montagna;

    c) delineatori per curve strette o tornanti;

    d) delineatori per intersezioni a “T”;

    e) delineatori modulari di curva;

    f) delineatori di accesso;

    g) dispositivi luminosi di delineazione.

  2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all’articolo 33.
  3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d’uso:

    a) Delineatori per gallerie ( fig. II.468).

    Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.

    b) Delineatori per strade di montagna ( fig. II.465).

    Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell’ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.

    c) Delineatore di curva stretta o di tornante ( fig. II.466).

    Segnala l’andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un “tornante”. Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:

    1) normale: 60×240 cm;

    2) grande: 90×360 cm.

    L’altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti.

    d) Delineatore per intersezioni a “T” ( fig. II.467).

    Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l’unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono:

    1) normale: 60×240 cm;

    2) grande: 90×360 cm.

    Il segnale è posto in opera a cura e spese dell’ente proprietario della strada che non prosegue.

    e) Delineatori modulari di curva ( fig. II.468).

    Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell’andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60×60 cm sulla viabilità ordinaria e 90×90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. fig. II.464).

    Sono obbligatori nelle gallerie non

    Raggio della curva (metri) Spaziamento longitudinale (metri)
    da 30 a 50
    8

    da 50 a 100
    12

    da 100 a 200
    20

    da 200 a 400
    30

    oltre 400 (se necessario)
    da 30 a 50

    f) Delineatori di accesso ( fig. II.469).

    Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti.

    g) Dispositivi di delineazione luminosa.

    Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d’uso assicurino l’uniformità di illuminazione e l’assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l’uso per le situazioni specifiche.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 175 – Dispositivi di segnalazione di ostacoli (art. 42 del codice della strada)

  1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.
  2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull’ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull’ostacolo (fig. II.470 e II.471).
  3. Quando l’ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (fig. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.
  4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.
  5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).
  6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 176 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico (art. 42 del codice della strada)

  1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:

    a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;

    b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell’isola. La distanza tra un elemento e l’altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell’isola;

    c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l’isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l’attraversamento a raso della pavimentazione stradale.

  2. La zona delimitata dal perimetro dell’isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l’attraversamento della carreggiata stradale, allorché l’isola sia interessata da un passaggio pedonale.
  3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell’isola di traffico.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 177 – Segnalazione delle isole di traffico (art. 42 del codice della strada)

  1. L’approssimarsi di un’isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell’isola così come precisato all’articolo 150.
  2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l’obliquità della zebratura.
  3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.
  4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.
  5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all’articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.
  6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472 ), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.
  7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (fig.II.82/a, II.82/b e II.83).

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 178 – Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia (art. 42 del codice della strada)

  1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
  2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all’articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.
  3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
  4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
  5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 179 – Rallentatori di velocità (art. 42 del codice della strada)

  1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
  2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473).
  3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
  4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli ( fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
  5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
  6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

    a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

    b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

    c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

    I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

  7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola “serie” oppure “n. … rallentatori”.
  8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
  9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 – SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 del codice della strada)

Art. 180 – Dissuasori di sosta (art. 42 del codice della strada)

  1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
  2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
  3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l’ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all’ambiente urbano.
  4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
  5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
  6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.

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“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 42 Segnali complementari

  1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:a) il tracciato stradale;

    b) particolari curve e punti critici;

    c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

  2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
  3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

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“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE Art. 41 Segnali luminosi a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di indicazione; b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità [...]

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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

Art. 156 – Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione (art. 41 del codice della strada)

  1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l’uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

Art. 157 – Segnali luminosi di indicazione (art. 41 del codice della strada)

  1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l’uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

Art. 158 – Funzione delle lanterne semaforiche (art. 41 del codice della strada)

  • Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 159 – Lanterne semaforiche veicolari normali (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449).
    2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:

      a) luce verde;

      b) luce gialla;

      c) luce rossa.

    4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci.
    5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Art. 160 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (fig. II.450 e II.451).
    2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall’articolo 159, comma 3.
    3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
    4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell’intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.
    5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un’unica luce.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 161 – Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (fig. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:

      a) barra bianca orizzontale su fondo nero;

      b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l’alto, su fondo nero;

      c) barra bianca verticale su fondo nero;

      d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;

      e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all’altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:

      a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;

      b) triangolo giallo;

      c) barra bianca orizzontale.

    4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all’avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 162 – Lanterne semaforiche pedonali (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:

      a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;

      b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;

      c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.

    2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (fig. II.454 e II.455).
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:

      a) pedone verde;

      b) pedone giallo;

      c) pedone rosso.

    4. Il tempo di sgombero dell’attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l’attraversamento, prima che abbia luogo l’accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
    5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall’articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:

      a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;

      b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell’area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla;

      c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.

    6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
    7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Capo II

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    Art. 163 – Lanterne semaforiche per velocipedi (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:

      a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;

      b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;

      c) bicicletta verde su fondo circolare nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso ( fig. II.456 e II.457).
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:

      a) bicicletta verde;

      b) bicicletta gialla;

      c) bicicletta rossa.

    4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 164 – Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci:

      a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra;

      b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.

    2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l’obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (fig. II.458 e II.459).
    3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 165 – Lanterne semaforiche gialle lampeggianti (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460 ) sono di tre tipi:

      a) una o due luci circolari lampeggianti;

      b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;

      c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.

    2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l’attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso o installate al di sopra del segnale.
    3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
    4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono l’attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 166 – Lanterne semaforiche speciali (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461 ) sono:

      a) una luce rossa circolare lampeggiante;

      b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente;

      c) lanterna semaforica di “onda verde”.

    2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all’avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere.
    3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l’eventuale area di intersezione, né l’attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all’atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.
    4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
    5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
    6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell’intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 167 – Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche (art. 41 del codice della strada)

    1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l’uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L’uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all’articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all’articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
    2. L’illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell’intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull’asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
    3. È consentito l’uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto “effetto fantasma”, cioè la riflessione della luce solare all’esterno della lanterna, quando essa è spenta.
    4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 168 – Installazione delle lanterne semaforiche (art. 41 del codice della strada)

    1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.
    2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
    3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
    4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente all’uscita dell’area di intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
    5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.
    6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).
    7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
    8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.
    9. L’altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o dell’isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna.
    10. L’altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
    11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare l’altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.
    12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all’altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell’asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, per non ingenerare confusione negli utenti.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 169 – Funzionamento degli impianti semaforici (art. 41 del codice della strada)

    1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
    2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
    3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l’impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
    4. L’impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell’impianto a luci gialle lampeggianti.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 170 – Segnali luminosi particolari (art. 41 del codice della strada)

    1. Segnali luminosi particolari sono:

      a) i segnali a messaggio variabile;

      b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente;

      c) delineatori di margine luminosi.

    2. L’uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all’utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
    3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
    4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d’ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
    5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione necessari.
    6. È vietata l’installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
    7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l’accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
    8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.
    9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.
    10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all’articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

    TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo II

    5 – SEGNALI LUMINOSI (ART. 41 del codice della strada)

    Art. 171 – Frequenza dei lampeggiatori (art. 41 del codice della strada)

    1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

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